Da un lato c’è un disegno di legge che stravolge del tutto la
Costituzione italiana, dall’altro un Parlamento composto da soggetti
votati per via di una legge elettorale- il “Porcellum”- già dichiarata
incostituzionale con sentenza n.1/2014 e quindi non dotati di una piena
legittimazione democratica. E’ questo, in poche parole, il contenuto
della prima denuncia presentata in Italia contro il disegno di legge
Boschi già passato alla Camera in quarta lettura con 361 sì e 7 ma non
ancora definitivo perché subordinato all’approvazione di un Referendum
abrogativo il prossimo ottobre. La denuncia è stata presentata negli
scorsi giorni dall’Avvocato Marco Mori, già autore del libro “Il
tramonto della democrazia – analisi giuridica della genesi di una
dittatura europea”, il quale non ha mancato di evidenziare il nesso
illegittimità Parlamento/Riforma Costituzionale attraverso la stessa
posizione già espressa dalla Cassazione in merito alla legge elettorale
con la quale si è potuto costruire lo stesso assetto dell’attuale
Parlamento.
“E in effetti, la dedotta lesione v’è stata per il periodo di vigenza delle disposizioni incostituzionali, poiché i cittadini elettori non hanno potuto esercitare il diritto di voto, personale, eguale, libero e diretto, secondo il paradigma costituzionale, per la oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, a causa del meccanismo di traduzione dei voti in seggi, intrinsecamente alterato dal premio di maggioranza disegnato dal legislatore del 2005, e a causa della impossibilità per i cittadini elettori di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento” (Cassazione).
Dopo la declaratoria di incostituzionalità della stessa legge elettorale con la quale ha avuto vita l’ancora attuale Parlamento italiano, sarebbe quanto meno necessario porsi alcune domande: può il Parlamento, così composto, legiferare, nominare un Presidente della Repubblica o addirittura modificare la Costituzione? Se sì, che fine fanno quei principi di sovranità popolare a rappresentatività democratica, quali unici principi legittimanti la potestà normativa dell’organo legislativo in Italia? Se dopo la dichiarazione di incostituzionalità di una legge questa finisce per perdere efficacia nell’ordinamento italiano ai sensi della stessa Costituzione (art. 136), perché la stessa dichiarazione di incostituzionalità di una legge elettorale, non ha poi portato allo scioglimento delle stesse camere elette per mezzo di quella stessa legge illegittimamente emanata?
E’ quello che si chiede, nella stessa denuncia contro il Ddl Boschi, il promotore Avv. Marco Mori: “La perdita di efficacia è qualcosa di ben più profondo di una semplice abrogazione in quanto presuppone la retroattività degli effetti della pronuncia della Corte. Di palmare evidenza che, se un Parlamento illegittimo nella sua composizione continua tranquillamente a legiferare, gli effetti della norma dichiarata incostituzionale permangono vivi più che mai nell’ordinamento- continua Mori- In verità più il Parlamento legifera e più gli effetti della legge dichiarata incostituzionale si diffondono e si moltiplicano. Se poi il Parlamento da il via ad un ampia revisione Costituzionale, volta peraltro a cancellare la sovranità e l’indipendenza del Paese, siamo davvero di fronte ad un atto sostanzialmente eversivo che la Corte non ha saputo fermare sul nascere, malgrado ne avesse l’evidente obbligo”.
La denuncia dunque ha chiaramente lo scopo di invitare al Corte Costituzionale ad esprimersi prendendo finalmente una chiara posizione, non solo su una riforma Costituzionale che di per sé- condivisibile o meno- è stata formulata secondo l’iter stabilito, ma sulla legittimità di un Parlamento che ‘a monte’ sembrerebbe aver proseguito le sue attività violando i principi di rappresentatività e democraticità. Ecco perché la denuncia contro il Ddl Boschi fa dell’Usurpazione del Potere di cui all’art. 287 c.p il suo perno centrale: “Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni”.
Cosa prevede la Riforma Costituzionale più grande della storia italiana?
Ecco una breve sintesi delle più importanti novità: Stop al bicameralismo perfetto con una unica Camera composta da 630 deputati eletti a suffragio universale ed un Senato composto da 95 membri eletti dai Consigli Regionali e 5 membri nominati dal Capo dello Stato, il quale avrà competenza legislativa solo su riforme e leggi costituzionali; un diverso metodo di elezione dei senatori, scelti così dai cittadini durante l’elezione dei Consigli Regionali; un diverso metodo di elezione del Presidente della Repubblica che necessita dei due terzi dei componenti di Camera e Senato per i primi quattro scrutini, dei tre quinti dal quinto in poi e la maggioranza assoluta dal nono; nuova seconda carica dello Stato rinvenibile non più nel Presidente del Senato ma nel Presidente della Camera; Limiti sostanziali sui decreti legge; modifica della parte V della Costituzione sui rapporti Stato-Regioni; abolizione delle Provincie e del Cnel; introduzione Referendum propositivi e modifica del Referendum tradizionale; modifica del ddl di iniziativa popolare.
“E in effetti, la dedotta lesione v’è stata per il periodo di vigenza delle disposizioni incostituzionali, poiché i cittadini elettori non hanno potuto esercitare il diritto di voto, personale, eguale, libero e diretto, secondo il paradigma costituzionale, per la oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, a causa del meccanismo di traduzione dei voti in seggi, intrinsecamente alterato dal premio di maggioranza disegnato dal legislatore del 2005, e a causa della impossibilità per i cittadini elettori di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento” (Cassazione).
Dopo la declaratoria di incostituzionalità della stessa legge elettorale con la quale ha avuto vita l’ancora attuale Parlamento italiano, sarebbe quanto meno necessario porsi alcune domande: può il Parlamento, così composto, legiferare, nominare un Presidente della Repubblica o addirittura modificare la Costituzione? Se sì, che fine fanno quei principi di sovranità popolare a rappresentatività democratica, quali unici principi legittimanti la potestà normativa dell’organo legislativo in Italia? Se dopo la dichiarazione di incostituzionalità di una legge questa finisce per perdere efficacia nell’ordinamento italiano ai sensi della stessa Costituzione (art. 136), perché la stessa dichiarazione di incostituzionalità di una legge elettorale, non ha poi portato allo scioglimento delle stesse camere elette per mezzo di quella stessa legge illegittimamente emanata?
E’ quello che si chiede, nella stessa denuncia contro il Ddl Boschi, il promotore Avv. Marco Mori: “La perdita di efficacia è qualcosa di ben più profondo di una semplice abrogazione in quanto presuppone la retroattività degli effetti della pronuncia della Corte. Di palmare evidenza che, se un Parlamento illegittimo nella sua composizione continua tranquillamente a legiferare, gli effetti della norma dichiarata incostituzionale permangono vivi più che mai nell’ordinamento- continua Mori- In verità più il Parlamento legifera e più gli effetti della legge dichiarata incostituzionale si diffondono e si moltiplicano. Se poi il Parlamento da il via ad un ampia revisione Costituzionale, volta peraltro a cancellare la sovranità e l’indipendenza del Paese, siamo davvero di fronte ad un atto sostanzialmente eversivo che la Corte non ha saputo fermare sul nascere, malgrado ne avesse l’evidente obbligo”.
La denuncia dunque ha chiaramente lo scopo di invitare al Corte Costituzionale ad esprimersi prendendo finalmente una chiara posizione, non solo su una riforma Costituzionale che di per sé- condivisibile o meno- è stata formulata secondo l’iter stabilito, ma sulla legittimità di un Parlamento che ‘a monte’ sembrerebbe aver proseguito le sue attività violando i principi di rappresentatività e democraticità. Ecco perché la denuncia contro il Ddl Boschi fa dell’Usurpazione del Potere di cui all’art. 287 c.p il suo perno centrale: “Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni”.
Cosa prevede la Riforma Costituzionale più grande della storia italiana?
Ecco una breve sintesi delle più importanti novità: Stop al bicameralismo perfetto con una unica Camera composta da 630 deputati eletti a suffragio universale ed un Senato composto da 95 membri eletti dai Consigli Regionali e 5 membri nominati dal Capo dello Stato, il quale avrà competenza legislativa solo su riforme e leggi costituzionali; un diverso metodo di elezione dei senatori, scelti così dai cittadini durante l’elezione dei Consigli Regionali; un diverso metodo di elezione del Presidente della Repubblica che necessita dei due terzi dei componenti di Camera e Senato per i primi quattro scrutini, dei tre quinti dal quinto in poi e la maggioranza assoluta dal nono; nuova seconda carica dello Stato rinvenibile non più nel Presidente del Senato ma nel Presidente della Camera; Limiti sostanziali sui decreti legge; modifica della parte V della Costituzione sui rapporti Stato-Regioni; abolizione delle Provincie e del Cnel; introduzione Referendum propositivi e modifica del Referendum tradizionale; modifica del ddl di iniziativa popolare.
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