sabato 22 novembre 2014

Eter­nit, la regola dell’ingiustizia

Trent’anni fa, agli ope­rai della Eter­nit di Casale che chie­de­vano spie­ga­zioni su quella pol­vere bianca e sot­tile che si depo­si­tava sulle loro tute, i capi reparto rispon­de­vano di non pre­oc­cu­parsi e di imma­gi­nare di essere sulle spiagge dei Caraibi rese incan­te­voli da una sab­bia simile a quella. Intanto i con­su­lenti in pub­bli­che rela­zioni del magnate sviz­zero Ste­phan Sch­mi­d­heiny, ammi­ni­stra­tore della Eter­nit, ter­ro­riz­zato dalla even­tua­lità che gli effetti deva­stanti dell’amianto venis­sero alla luce, si impe­gna­vano a depi­stare la stampa e scri­ve­vano: «Il con­ti­nuo aumento di atten­zione dei mezzi di comu­ni­ca­zione nazio­nale nei con­fronti dell’amianto è allar­mante. Nono­stante le vicende citate (soprat­tutto il “con­ti­nuo rumore” a Casale Mon­fer­rato) siano docu­men­tate super­fi­cial­mente e (i media) si inte­res­sino solo di spe­ci­fici sog­getti locali, aumenta l’attenzione sulla que­stione amianto in gene­rale. Non si può esclu­dere che qual­cuno, pre­sto o tardi, metta insieme i diversi pezzi del puzzle e sol­levi un ben docu­men­tato caso amianto a livello nazio­nale (o inter­na­zio­nale), di cui l’Eternit sarà ine­vi­ta­bil­mente uno dei pro­ta­go­ni­sti prin­ci­pali» (così L. Gaino. Falsi di stampa, Edi­zioni Gruppo Abele, 2014).

Poi sono arri­vati i morti. Migliaia di morti. E in migliaia con­ti­nuano a morire. E qual­cuno — un pro­cu­ra­tore aggiunto e due sosti­tuti della Pro­cura di Torino — «ha messo insieme i diversi pezzi del puzzle». Così è ini­ziato un pro­cesso per «disa­stro doloso» con­tro i ver­tici di Eter­nit, con­clu­sosi con pesanti con­danne sia in primo che in secondo grado (dove Sch­mi­d­heiny è stato con­dan­nato a 18 anni di car­cere). Ma ieri la Corte di cas­sa­zione ha can­cel­lato con un tratto di penna la con­danna, affer­mando che il reato è ormai pre­scritto, cioè non più per­se­gui­bile in con­si­de­ra­zione del tempo tra­scorso. Non per la durata del pro­cesso (che, pur nella sua enorme com­ples­sità, si è con­su­mato, dall’udienza pre­li­mi­nare alla Cas­sa­zione, in cin­que anni) ma per­ché — qui sta il para­dosso — è pas­sato troppo tempo tra i com­por­ta­menti dell’imputato e le morti a esso con­se­guenti. In sin­tesi: la chiu­sura degli impianti con­se­guente al fal­li­mento di Eter­nit e, dun­que, i com­por­ta­menti dell’imputato risal­gono al 1986 e quanto è acca­duto dopo (cioè la morte di 2.191 per­sone) è una con­se­guenza del reato e non un ele­mento che incide sulla sua strut­tura. Que­sto, almeno, secondo la Cassazione…

Non è la prima volta che un pro­cesso per un disa­stro con­se­guente a lavo­ra­zioni peri­co­lose, nocive o inqui­nanti si con­clude senza col­pe­voli. Anzi ciò è, nel nostro Paese (e non solo), la regola: basti pen­sare a Porto Marghera.

E — va aggiunto — nubi assai cupe si adden­sano sui pros­simi pro­cessi per fatti ana­lo­ghi: da Vado Ligure a Taranto. Ancora una volta, dopo la sen­tenza, al pianto e alla dispe­ra­zione dei parenti delle vit­time, si affian­cano rea­zioni poli­ti­che che lasciano sgo­menti per la loro stru­men­ta­lità, prive come sono di ogni ana­lisi sulle ragioni per cui tutto que­sto è acca­duto e accade. Eppure almeno due con­si­de­ra­zioni si impongono.

Primo. C’è anzi­tutto, alla base di que­sti esiti, una col­pe­vole carenza legi­sla­tiva. La tutela con­tro gli attac­chi por­tati alla vita e alla salute dei lavo­ra­tori e dei cit­ta­dini in genere da lavo­ra­zioni peri­co­lose o pro­dut­tive di inqui­na­mento ambien­tale è, nel nostro Paese, total­mente inef­fet­tiva, affi­data com’è a reati con­trav­ven­zio­nali di mode­sta entità o all’ipotesi di omi­ci­dio (per defi­ni­zione con­te­sta­bile solo dopo la morte e, in ogni caso, di dif­fi­cile prova in punto rap­porto cau­sale tra la lavo­ra­zione peri­co­losa e il sin­golo evento mor­tale). Di qui l’operazione giu­ri­spru­den­ziale di fare ricorso al reato di «disa­stro»: opzione indub­bia­mente fon­data ma non priva di pro­blemi inter­pre­ta­tivi essendo il reato, risa­lente al codice penale del 1930, costruito con imme­diato rife­ri­mento a diverse e più sem­plici fat­ti­spe­cie. Il tutto nell’attesa che il Par­la­mento defi­ni­sca un’accettabile ipo­tesi di disa­stro ambien­tale (da anni inu­til­mente in discus­sione in Parlamento…).

Secondo. La Corte d’appello di Torino, a dif­fe­renza della Cas­sa­zione, aveva rite­nuto che le morti con­se­guenti alle lavo­ra­zioni nocive (alcune delle quali recen­tis­sime) fos­sero ele­menti costi­tu­tivi del reato di disa­stro così esclu­dendo in radice l’operatività della pre­scri­zione. La domanda è ovvia: come è pos­si­bile che due diversi giu­dici abbiano dato una inter­pre­ta­zione così diversa? È pos­si­bile per­ché l’interpretazione non è un sil­lo­gi­smo auto­ma­tico ma un’operazione rico­strut­tiva com­plessa e deli­cata in cui entrano aspetti tec­nici e giu­dizi di valore. Una cosa è certa. Uso, per dirla, parole di un giu­ri­sta raf­fi­nato come V. Zagre­bel­sky: «Se non è pos­si­bile dire che le inter­pre­ta­zioni adot­tate dai primi giu­dici fos­sero “esatte” e sia “sba­gliata” quella della Cas­sa­zione, è però lecito chie­dersi se non c’era davanti ai giu­dici una scelta, ragio­nata e seria­mente argo­men­ta­bile, tra una inter­pre­ta­zione che met­teva d’accordo diritto e giu­sti­zia e un’altra che pro­cla­mava sum­mum jus, summa inju­ria». Non credo — non ho mai cre­duto — alle “scor­cia­toie” pro­ba­to­rie ma sono con­vinto che, alla luce delle dispo­si­zioni costi­tu­zio­nali a tutela della vita e della salute, una scelta inter­pre­ta­tiva diversa da quella dei giu­dici di legit­ti­mità fosse pos­si­bile e auspicabile.

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