Chi grida al “pericolo fascismo”
rappresentato da Salvini e Meloni non ha tutti i torti. Che le stesse
persone non vedano il “pericolo fascismo” nel quotidiano operare del governo Conte bis, con la presenza determinante del Pd, è invece la prova che hanno molti torti.
Facciamo un esempio concreto: il decreto sulle intercettazioni. In quel dispositivo è contenuta la possibilità discrezionale, per magistrati e polizia giudiziaria, di operare tramite trojan installati sui telefoni di chiunque entri in rapporto – anche casuale – con altri intercettati sotto indagine.
L’aspetto tecnico-giuridico che permette questa autentica schedatura di massa di tutta la popolazione, ad libitum, è talmente inestricabile che persino un ex presidente della Corte Costituzionale come Giovanni Maria Flick
alza le mani. E non si tratta di un “rivoluzionario”, ma di un
rappresentante di quella cultura cattolica democratica che ha
attraversato il dopoguerra cercando di contemperare – spesso senza
riuscirci – esigenze pratiche di governo del conflitto e rispetto almeno
formale delle regole costituzionali. Tanto da essere, in uno dei
governi Prodi, “ministro di grazia e giustizia” (ora, nella
denominazione, è scomparsa la “grazia” e la “giustizia” è rimasta come
sinonimo della certezza della condanna…).
L’intervista concessa a Il Dubbio
è giuridicamente “dotta”, ma forse non accessibile a tutti. Per cui ci
sembra necessario premettere, in forma “popolare”, il nocciolo del
problema rappresentato da quelle che anche Flick chiama “intercettazioni a strascico”. Ossia intercettazioni che non sono mirate a trovare le prove del fatto che determinati individui stiamo commettendo un certo reato, ma che registrano qualsiasi comunicazione sperando che da qualche parte si scopra un reato in corso.
Va
ricordato che nel sistema penale attuale, di sicuro molto repressivo e
“securitario”, i magistrati sono obbligati ad esercitare l’azione penale
quando ricevono – da privati cittadini o dalla polizia giudiziaria –
una “notizia di reato”: ossia una segnalazione, un rapporto,una
denuncia, ecc. Sono dunque obbligati a seguire un filo, a mettere sotto
inchiesta un determinato gruppo di persone in relazione a uno o più
reati ipotizzati come in atto.
Con
le “intercettazioni a strascico tramite trojan”, invece, si può
registrare qualsiasi attività di qualsiasi persona, nell’intero arco
delle 24 ore. Quando poi qualcuno degli intercettati commetterà
un’irregolarità o un reato, scatterà l’azione penale.
E’
il passaggio da un sistema giuridico ad un altro. Da un sistema che
reprime e punisce reati già commessi o in corso a un sistema che tiene
controllo tutta la cittadinanza. Senza arrivare (ancora) ai livelli di Minority report, ma aprendo con decisione la strada in quella direzione.
Come sempre, questi dirottamenti
da un sistema limitatamente democratico ad uno di “controllo totale”
vengono nascosti sotto “l’urgenza” o “l’emergenza”. O ancora più
sbrigativamente motivati con la necessità di reprimere un certo reato
diventato mediaticamente “impopolare”. C’è stata una stagione con il
feticcio “terrorismo”, poi una stagione “antimafia”, ora – in mancanza
di problemi più gravi – una “anti-corruzione” (anche se i media si
occupano per lo più di altro…).
Che i corrotti vadano in galera, o almeno vengano esclusi per sempre
dalla amministrazione pubblica (ma ci piacerebbe anche che i
“corruttori” non potessero più fare gli “imprenditori” o i
“faccendieri”), è certamente un obbiettivo di igiene pubblica. Il modo e
i metodi con cui ci si può arrivare, invece, investono le regole legali
di un Paese. Ed è estremamente pericoloso, per la tenuta democratica,
che si possa “fare qualsiasi cosa” per raggiungerlo.
Anche perché, diciamocelo, “i corrotti” sono in genere al governo e dunque hanno molti strumenti per controllare i controllori (la magistratura e le varie polizie, insomma).
Alcuni di loro incapperanno nelle maglie di alcune inchieste, ma la
corruzione proseguirà cambiando metodi e tecniche (già oggi “la
bustarella” viene usata dai pulciari, mentre il bonifico diretto è
decisamente un ricordo del lontanissimo passato).
In secondo luogo perché il “controllo totale a strascico” è la forma suprema del controllo politico della società.
Un potere anche formalmente “democratico” perché mantiene in vita le
scadenze elettorali, gestendo le centrali di controllo può
facilissimamente individuare ed eliminare sul nascere qualsiasi ipotesi
di cambiamento, riformista o rivoluzionaria che sia, perpetuando se
stesso senza mai alternativa.
Il
trucco sta insomma nell’agitare davanti agli occhi del pubblico lo
straccio del “reato da reprimere”, mentre si nasconde completamente
l’enorme potere che viene concesso alle “strutture di controllo”. Le
quali, essendo composte da normali esseri umani, non è affatto detto che
siano esenti dalle comuni tentazioni dei umani normali. Anzi, le cronache pluridecennali ci raccontano l’esatto opposto…
Che
la strada verso questo tipo di società sia aperta da un governo in
coabitazione tra i “finti rivoluzionari” a Cinque Stelle e i fintissimi
“democratici” del Pd è la prova, secondo noi, che il “pericolo fascismo”
del terzo Millennio è un po’ più serio delle sole teste rasate e delle
scritte antisemite (che non a caso non vengono neanche perseguite…).
Il
“pericolo fascismo” è in un potere economico in crisi, che vede il
baratro avvicinarsi e prova a blindarsi per sopravvivere. Non ci
riuscirà, ma sta facendo danni mostruosi. Specie sui cervelli…
*****
«Intercettazioni, qui si colpisce la base della nostra civiltà»
Errico Novi – Il Dubbio
«Sa,
in una democrazia è importante stabilire le regole del gioco. Invece a
me sembra che da un po’, anche con il decreto intercettazioni, si
indulga troppo nel gioco delle regole».
Non
è un calembour, no, se si pensa che persino il presidente Giovanni
Maria Flick, nello sfogliare i prospetti comparativi delle nuove,
vecchie e vecchissime norme sulle intercettazioni, è sconcertato dall’«incredibile,
sconcertante intreccio di modifiche, tale da prefigurare un chiarissimo
rischio di confilitti interpretativi. E guardi», dice il presidente
emerito della Corte costituzionale, fin dal principio di un’ampia e per
certi versi appassionata riflessione sul decreto legge e su alcuni
principi fondamentali della nostra Costituzione, «che le difficoltà
non saranno solo dei miei bravissimi colleghi ricercatori, destinati a
misurarsi con questo groviglio nelle loro attività universitarie, ma
innanzitutto dei magistrati e degli avvocati che quel groviglio dovranno
applicare».
Ma
un po’ l’azzardo del legislatore colto da Flick è il riflesso, il
correlativo oggettivo, per così dire, della tendenza a scherzare col
fuoco dei diritti, «una tendenza giustizialista che è tra le ragioni,
se non la ragione ultima del Movimento 5 Stelle, ma temo sia anche
radicata, seppur in modo meno profondo, nel Partito democratico, che non
è mai riuscito a liberarsi davvero di quella matrice».
Non
che gli interessi soffermarsi su valutazioni del genere, ma è a una
simile rischiosa iperbole giustizialista che il presidente Flick
riconduce «il grave tradimento della libertà di comunicazione sancita
dalla nostra Carta non solo nella sua declinazione pubblica, e
politica, all’articolo 21, ma anche al troppo poco evocato articolo 15,
quale libertà del singolo di comunicare con chi vuole nella garanzia
della segretezza, che può essere limitata solo in virtù di previsioni di
legge. Tassative previsioni. Non approssimative, indefinite e confuse
quali sembrano anche le norme contenute nel decreto sulle
intercettazioni appena convertito in legge dal Parlamento».
Insomma, quest’ultimo provvedimento è un colpo pesante ai diritti?
Aspetti
un momento. Il colpo davvero decisivo, e pesante, non è tanto nel
decreto appena convertito in legge. È nella cosiddetta legge spazza
corrotti. È lì che si decide di introdurre un uso delle intercettazioni,
in particolare di quelle acquisite con i trojan, anche per i reati di
corruzione. Si è trattato dell’intervento normativo che forse più di
tutti ha realizzato la pretesa assimilabilità fra mafia e reati contro
la pubblica amministrazione. Una correlazione sbagliata, perché la mafia
si basa sulla violenza, la corruzione su un accordo illecito. Sbagliata
proprio in radice. Se vogliamo, il difetto più grave dell’ultimo
provvedimento è nel metodo prima ancora che nel contenuto.
Si riferisce alla sovrapposizione fra le norme appena convertite in legge e il decreto Orlando?
Mi
riferisco al fatto che la riforma Orlando, contenuta, attenzione, in un
decreto legislativo e non in un provvedimento d’urgenza, era stata
rinviata nella sua entrata in vigore assai numerose volte. Ora, mi
saprebbe dire dove sarebbe la “straordinaria urgenza”, dichiarata nel
testo dell’ultimo decreto, di intervenire su una materia rimasta
congelata per due anni? Me lo dice dov’è l’urgenza?
E poi c’è la contorsione tecnico normativa, così esiziale da condurre alla nevrosi il malcapitato costretto a leggere il testo.
E
sì, ma come le ho detto tra i malcapitati ci saranno magistrati e
avvocati che dovranno applicarlo. Si figuri quanti conflitti
d’interpretazione ne potranno nascere.
È
di queste ore una polemica sul rapporto della Commissione europea in
materia di giustizia, che approva la riforma della prescrizione e ha
perciò suscitato l’esultanza dei deputati cinque stelle: perché allora
non ci si ricorda pure che in Europa siamo quelli che usano di più le
intercettazioni?
Non
lo deve chiedere a me, almeno su questo non credo di poter rispondere.
Credo solo di poter ricordare che sul consistente, forse eccessivo
ricorso alle intercettazioni sono venuti richiami in numerose
inaugurazioni dell’anno giudiziario, così come ne sono venute
sull’eccessivo ricorso alla custodia cautelare: le sembra che la cosa
abbia avuto conseguenze? Il problema del ricorso eccessivo, a mio
giudizio, ha rilievo però soprattutto rispetto al rischio della pesca a
strascico.
Che viene innalzato, dall’ultimo decreto?
Credo
si debba rispondere a partire da un percorso giurisprudenziale. Si è
discusso per molto tempo, lo si fa da diversi anni, sul legittimo uso di
intercettazioni autorizzate per un determinato procedimento anche per
l’accertamento di reati diversi. Da molto tempo è stato acquisito in
modo pacifico il ricorso per reati diversi che comportino l’arresto in
flagranza. In quel caso si tratta di esigenze di politica criminale e
non c’è contestazione. Poi però il conflitto ha coinvolto chi ritiene
insuperabile il limite della connessione fra i reati e chi invece lo
ritiene superabile. Nell’ultimo caso si pone un problema enorme, perché
l’uso per reati non collegati lascia sguarnita la necessità di una
autorizzazione. Si pretende di far riferimento alla categoria
dell’indispensabile. Ma come si fa a valutare se l’acquisizione delle
captazioni in un procedimento diverso sia davvero indispensabile per la
prosecuzione di quest’ultimo? Salta del tutto il principio per cui il pm
domanda al giudice il via libera sulla base di quella irrinunciabilità
per l’indagine.
Chiarissimo. Ma allora perché con l’ultimo decreto si è esteso così allegramente l’uso per reati diversi?
Va
segnalato un aspetto forse decisivo, senz’altro illuminante sul modo in
cui si ritiene di poter legiferare. Poco prima che l’ex presidente del
Senato Pietro Grasso proponesse l’emendamento estensivo sull’uso delle
intercettazioni per reati diversi da quelli per i quali sono
autorizzate, era stata depositata una sentenza di straordinario rilievo
della Cassazione, la sentenza Cavallo, che definiva una volta per tutte
quel conflitto giurisprudenziale. La pronuncia ha stabilito che i reati
diversi devono essere comunque collegati a quello per cui le
intercettazioni sono state autorizzate. Vale a dire, ritiene
insuperabile il limite che si riferisce all’articolo 12 del codice di
procedura penale, dov’è definita la nozione di reato connesso. Deve
trattarsi di un illecito compiuto per nascondere il precedente, di un
reato attribuito a una persona che ha agito in concorso con l’autore del
reato precedente oppure di un reato riconducibile al medesimo disegno
criminoso. Da qui non si scappa. Non si dovrebbe, almeno. Perché tale
logica regge, seppur forse con uno sforzo di buona volontà, in quanto la
prima autorizzazione può essere considerata implicitamente riferibile
anche agli altri reati.
Benissimo, chiaro, solare: e allora com’è che il legislatore se n’è infischiato?
È
grave che se ne sia infischiato. La sentenza in questione è stata
pronunciata dalla Suprema corte a sezioni unite. E appunto, tali
pronunce hanno valore nomofilattico, vale a dire che è opportuno
pensarci bene prima di discostarsene. I giudici difficilmente se ne
sarebbero discostati.
Il legislatore lo ha fatto.
E
qui rispondo alla sua domanda iniziale: la sola possibile logica di una
simile scelta normativa si spiega nella volontà di venire incontro alle
spinte dei pm affinché fosse di fatto consentita la pesca a strascico
dei reati tramite intercettazioni. Della serie: noi caliamo la rete, poi
vediamo cosa ci resta impigliato. Vorrei ricordare che l’estensione
all’uso delle captazioni per l’accertamento di reati diversi, e non
collegati, riguarda specificamente le intercettazioni ambientali
effettuate con i trojan, anche per i reati di corruzione. Oltre a quelle
fatte con altri strumenti se relative a reati gravi di cui all’articolo
266 primo comma.
La
nuova norma dice che l’uso delle intercettazioni fatte coi trojan è
consentito anche per reati diversi, compresi quelli di corruzione, se
però si tratta di materiale indispensabile per accertare quegli
illeciti.
Ecco,
e allora noi veniamo al nodo chiave. La categoria dell’indispensabile
rischia di non soddisfare l’esigenza di tassatività della previsione di
legge, che invece è richiesta dall’articolo 15 della Costituzione,
quando consente solo nelle forme garantite dalla legge di violare la
libertà di comunicazione privata. Vede, qui parliamo di un bene primario
parallelo alla libertà di manifestazione del pensiero sancita
all’articolo 21, dov’è la base della democrazia. All’articolo 15 è
consacrato il diritto alla diversità e all’identità della persona, che
deve poter comunicare privatamente con chi vuole, in condizioni di
segretezza. Adesso le dirò una cosa che potrà sembrare sconvolgente.
Cosa?
Ha
presente la sentenza Cavallo che ho citato prima, che definisce il
limite dei reati connessi? In quella sentenza le sezioni unite fanno
ampio riferimento all’articolo 15. A un principio a cui si può, sì,
contrapporre un altro interesse, quello della collettività
all’accertamento delle condotte illecite, ma solo in modo proporzionato.
Vuol dire che a un giudice deve essere assicurato lo strumento di legge
in grado di verificare che, nel singolo caso, davvero ci sia un
interesse superiore a quello dell’inviolabilità delle comunicazioni
private, e cioè alla identità e diversità della singola persona. E come
fa un giudice a bilanciare quegli interessi se non può autorizzare l’uso
di un’intercettazione per reati diversi da quelli per i quali l’aveva
inizialmente autorizzata?
Il presidente del Cnf Mascherin ha denunciato il rischio che la tecnologia dei trojan sfugga di mano.
E
non dovremmo lasciarcela sfuggire. La tecnologia è madre, perché
spalanca nuovi diritti, ma può essere anche matrigna, perché ne può
soffocare altri ancora. Vede, è sorprendente davvero che si parli tanto
della reputazione, delle intercettazioni diffamanti da non sbattere in
prima pagina, del dovere di informazione a tutti i costi da parte dei
media, del diritto di conoscere i dettagli privati della vita della
persona pubblica, e così poco della libertà di comunicare il proprio
pensiero nella segretezza di una relazione privata. È strano perché, se è
vero che tale diritto attiene al libero manifestarsi di una identità e
di una diversità della persona, ci si dovrebbe forse ricordare che
proprio di fronte a una tecnologia così pervasiva, proprio in una
società in cui la comunicazione e l’informazione sono tutto, dovremmo
essere ancora più preoccupati dal rischio che una conoscibilità così
assoluta comprometta l’identità della persona, la travolga. Ecco, in
questo senso davvero l’uso di uno strumento come i trojan, se consentito
in modo indiscriminato come avviene con l’ultimo decreto, può sfuggire
di mano.
Ma in ogni caso, lei dice, l’argine è saltato con la “spazza corrotti”, non con questo decreto.
Sì,
la deriva è in quell’estensione dei trojan, anche nel luogo del
domicilio privato, ai reati di corruzione. Va detto che nel decreto
intercettazioni appena convertito in legge si colgono anche aspetti
condivisibili. Innanzitutto il ripristino del controllo del pm sulla
selezione delle intercettazioni rilevanti, che invece il decreto Orlando
aveva affidato in maniera quasi esclusiva alla polizia giudiziaria.
Viene restituito al difensore il diritto ad estrarre copia del materiale
intercettato, viene restituita la necessaria centralità all’udienza
stralcio. Però vede, credo sia legittimo porsi comunque degli
interrogativi sul metodo, a prescindere dai contenuti più o meno
condivisibili.
La scelta del decreto legge dopo anni di rinvio?
Pensi
a come può reagire il privato cittadino di fronte al fatto che, in
piena emergenza coronavirus, si ritenga “straordinariamente urgente”
intervenire su una riforma vecchia di due anni in materia di
intercettazioni. Oppure si provi a immaginare cosa pensa un cittadino
dell’affannarsi sulla prescrizione, con quello che gli capita intorno.
Diciamo che se per caso potesse dire quello che pensa a un parlamentare
incontrato per strada, il rischio che lo mandi a quel paese è elevato.
Poi sa, certe tempistiche sono sempre un po’ sospette.
Cioè, ha fatto comodo nascondersi all’ombra dell’emergenza?
Ricorda
un certo decreto in materia di custodia cautelare emanato nel 1994 in
coincidenza con un’attesa gara dei Mondiali di calcio? Devo proprio
tornare a quanto le ho detto all’inizio. Si dovrebbe avere non una
simile disinvoltura, ma un’idea sacra delle regole del gioco. E invece
ci si diletta nel gioco delle regole, ed è una cosa pericolosa quanto le
intercettazioni a strascico.
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